Settembre 8th, 2008 Posted in Accise | No Comments »
RETEIZZAZIONI IMPOSTE
Importanti novità in materia di riscossione delle imposte e delle sanzioni sono state apportate dalla legge 28 febbraio 2008 n. 31, di conversione del D.L.31 dicembre 2007, n. 248 (decreto milleproroghe).
L’art. 36, comma 2-bis, della legge 31/08 stabilisce le seguenti modifiche al DPR 602/1973:
“ All’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: «L’agente della riscossione, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo fino ad un massimo di settantadue rate mensili»;
b) il comma 2 è abrogato;
c) al comma 4-bis, le parole: «il fidejussore» sono sostituite dalle seguenti: «l’eventuale fidejussore».”
Il successivo comma 2-ter, allarga praticamente a tutte le tipologie di imposte (COMPRESE QUELLE di competenza delle agenzie fiscali) la disposizione di cui al predetto comma 1 del DPR 602/1973:
“All’articolo 26 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 (Rateazione delle entrate diverse dalle imposte sui redditi) , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Le disposizioni dell’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, si applicano alle entrate iscritte a ruolo dalle amministrazioni statali, dalle agenzie istituite dallo Stato, dalle autorità amministrative indipendenti e dagli enti pubblici previdenziali, fermo restando quanto previsto dalle norme speciali in materia di rateizzazione delle pene pecuniarie di cui all’articolo 236, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (rateazione pene pecuniarie decise dal giudice)»;
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano altresì alle restanti entrate iscritte a ruolo, salvo diversa determinazione dell’ente creditore, da comunicare all’agente della riscossione competente in ragione della sede legale dello stesso ente; tale determinazione produce effetti a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla ricezione della comunicazione da parte del competente agente della riscossione».
L’Agenzia delle Dogane non ha ancora emanato declaratorie al riguardo, ma è molto probabile che presto verranno pubblicate istruzioni per gli Uffici e per i Contribuenti