Trattamento eccedenze distributori stradali

Gennaio 8th, 2009 Posted in Senza categoria | No Comments »

Com’è noto il riscontro presso i distributori stradali si effettua confrontando i volumi a temperatura ambiente. Nel caso si riscontrino eccedenze di prodotto in misura superiore al 5 per mille delle erogazioni registrate dal contatore totalizzatore, oltre alla sanzione amministrativa, è dovuto il pagamento dell’accisa afferente le quantità superiori al predetto limite del 5 per mille.
L’imposta dovuta deve necessariamente essere liquidata a 15°C (art.21, ultimo comma, T.U.accise) per cui nel corso dell’inventario è fondamentale rilevare la densità ambiente e la relativa temperatura. Perchè molti uffici finanziari (civili e militari) ignorano questa elementare condizione? Una volta,fino al 1979,i riscontri e gli inventari si effettuavano con le stesse modalità, ma poichè l’imposta si liquidava a peso nessuno mancava di rilevare densità e temperatura, era una cosa normale e necessaria. Le attuali procedure dovrebbero essere le medesime, sono solo cambiate le unità di misura di riferimento. Sono curioso di leggete qualche commento.Grazie

Aemme

GPL uso industriale

Novembre 21st, 2008 Posted in Senza categoria | No Comments »

Commentiamo il D.M. 6 agosto 2008, n. 165 inerente il GPL uso industriale

Segnala e commenta un caso insolito sulle accise

Novembre 21st, 2008 Posted in Accise | No Comments »

Sei un operatore economico che ritiene di essere stato trattato in modo non corretto dall’Ufficio delel Dogane per qualche pratica?  Ti è stata concessa un’agevolazione che secondo te avrebbe dovuto decorrere da data meno recente? Ti è stata negata un’agevolazione o ti è stata concessa solo parzialmente?

Commenteremo il caso

Tax

Ottobre 3rd, 2008 Posted in Senza categoria, tasse | No Comments »

Testo Unico Aggiornato al 20 marzo 2008

Settembre 8th, 2008 Posted in News | 2 Comments »

E’ disponibile nell’area Download  l’ultima versione del Testo Unico Accise aggiornata al 20 marzo 2008. Le modifiche al TUA sono state disposte dall’art. 19 della legge 25 febbraio 2008 n.34, che ha modificato l’art. 7 (irregolatità nella circolazione di prodotti soggetti ad accisa), e dal D.M. 7 marzo 2008,  con il quale sono state diminuite le aliquote del gasolio e della benzina uso autotrazione.

RATEIZZAZIONI DELLE ACCISE ISCRITTE A RUOLO?

Settembre 8th, 2008 Posted in Accise | No Comments »

RETEIZZAZIONI IMPOSTE

Importanti novità in materia di riscossione delle imposte e delle sanzioni sono state apportate dalla legge 28 febbraio 2008 n. 31, di conversione del D.L.31 dicembre 2007, n. 248 (decreto milleproroghe).

L’art. 36, comma 2-bis, della legge 31/08 stabilisce le seguenti modifiche al DPR 602/1973:

“ All’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente:  «L’agente della riscossione, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo fino ad un massimo di settantadue rate mensili»;

b) il comma 2 è abrogato;

c) al comma 4-bis, le parole: «il fidejussore» sono sostituite dalle seguenti: «l’eventuale fidejussore».”

Il successivo comma 2-ter, allarga praticamente a tutte le tipologie di imposte (COMPRESE QUELLE di competenza delle agenzie fiscali) la disposizione di cui al predetto comma 1 del DPR 602/1973:

“All’articolo 26 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 (Rateazione delle entrate diverse dalle imposte sui redditi) , sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le disposizioni dell’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, si applicano alle entrate iscritte a ruolo dalle amministrazioni statali, dalle agenzie istituite dallo Stato, dalle autorità amministrative indipendenti e dagli enti pubblici previdenziali, fermo restando quanto previsto dalle norme speciali in materia di rateizzazione delle pene pecuniarie di cui all’articolo 236, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (rateazione pene pecuniarie decise dal giudice)»;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano altresì alle restanti entrate iscritte a ruolo, salvo diversa determinazione dell’ente creditore, da comunicare all’agente della riscossione competente in ragione della sede legale dello stesso ente; tale determinazione produce effetti a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla ricezione della comunicazione da parte del competente agente della riscossione».

L’Agenzia delle Dogane non ha ancora emanato declaratorie al riguardo, ma è molto probabile che presto verranno pubblicate istruzioni per gli Uffici e per i Contribuenti